Domani e lunedì si vota per il Referendum. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Lunedì a partire dalle 15 è previsto lo spoglio delle schede del referendum. Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana

Domani, domenica 20 settembre (dalle 17 alle 23) e lunedì 21 settembre (dalle 7 alle 15) 46.641.856 milioni di cittadini italiani sono chiamati al voto per dire Sì o No al referendum sul taglio dei Parlamentari. Lunedì a partire dalle 15 è previsto lo spoglio delle schede del referendum. Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana.Originariamente previsto per il 29 marzo 2020, il referendum è stato rinviato al 20 e 21 settembre a seguito della pandemia di COVID-19 in Italia. Il raggiungimento del quorum dei due terzi alla Camera è stato privo di conseguenze ai fini dell’iter di approvazione della legge. Non avendo infatti ottenuto i due terzi anche al Senato, come prescritto dall’articolo 138 della Costituzione, il provvedimento non è stato direttamente promulgato proprio per dare la possibilità di richiedere un referendum confermativo entro i successivi tre mesi da parte di un quinto dei membri di uno dei due rami del Parlamento, di cinquecentomila elettori o di cinque consigli regionali.La legge costituzionale sottoposta ad approvazione referendaria si compone di quattro articoli. Il testo della riforma.

Articolo 1. L’articolo 1 modifica l’articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati da 630 a 400. Il numero dei deputati eletti nella circoscrizione Estero passa da 12 a 8.

Articolo 2. L’articolo 2 modifica l’articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori elettivi da 315 a 200. Il numero dei senatori eletti nella circoscrizione Estero passa da 6 a 4. Il numero minimo di senatori assegnato a ogni regione si abbassa da 7 a 3. Nel nuovo testo, inoltre, le due province autonome di Trento e Bolzano vengono equiparate alle regioni, assicurandosi tre senatori a testa. Rimangono invece invariati i seggi assegnati al Molise (2) e alla Valle d’Aosta (1).

Articolo 3. L’articolo 3 modifica l’articolo 59 della Costituzione chiarendo che il numero massimo di senatori a vita di nomina del presidente della Repubblica non possa in alcun caso essere superiore a 5. In tal modo viene eliminata l’ambiguità del precedente testo costituzionale in cui il limite di 5 senatori a vita poteva intendersi come limite massimo di senatori a vita presenti in Senato oppure come limite massimo di nomine a disposizione di ciascun presidente della Repubblica (quest’ultima interpretazione fu seguita dai soli presidenti Sandro Pertini e Francesco Cossiga, che nominarono entrambi 5 senatori a vita, raggiungendo il massimo di 9 senatori a vita di nomina presidenziale contemporaneamente in carica).

Articolo 4. L’articolo 4 disciplina infine l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge stabilendo che esse si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successivo alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi 60 giorni dalla predetta data di entrata in vigore.

Il quesito. «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».