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L'importanza della mediazione nel contenzioso tributario

di MARCO BONACINA

Il 2 aprile 2012 è una data che sarà ricordata negli anni non solo dagli operatori del contenzioso tributario, ma da tutti i contribuenti. Da tale data, infatti, gli avvisi notificati dall'Agenzia delle Entrate sino all'importo di 20.000 Euro, non potranno essere impugnati direttamente davanti alla Commissione tributaria, ma dovranno formare oggetto di un tentativo di mediazione obbligatoria innanzi ad un Ufficio diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo contestato.

Il contribuente che consideri illegittimo l'avviso, potrà in sede di reclamo proporre anche una somma sulla base della quale potrà essere tentato l'accordo con l'Amministrazione finanziaria.

Si tratta di un importante passo avanti nella direzione già intrapresa da tempo nel settore del contenzioso civile e che ha dato, in tale ambito, nell'ultimo anno, segnali incoraggianti, tanto da esserne stato ampliato il perimetro di operatività.

Potranno essere evitate, se i risultati saranno soddisfacenti, circa il 40% delle oltre 130.000 liti riguardanti l'Agenzia delle Entrate, che annualmente vengono proposte innanzi alle Commissioni tributarie e che vanno ad incrementare le oltre 700.000 cause totali ancora pendenti nei vari gradi di giudizio, per oltre il 40% vinte dai contribuenti.

Con l'introduzione di tale istituto, che costituisce una condizione di procedibilità per la domanda giudiziale, potranno essere risolte tutta una serie di criticità che anteriormente alla sua introduzione, dovevano essere portate necessariamente all'attenzione dei Giudici.

Quel che è certo, è che la mediazione potrà funzionare efficacemente se le strutture preposte sapranno dare risposte convincenti e sollecite alle istanze dei contribuenti. Il rischio, altrimenti, potrebbe essere quello di aggiungere ad una procedura già di per sé lenta e complessa, anche per carenze di organico e mezzi, un ulteriore inutile e dispendioso passaggio.

L'istituto in esame potrà essere esteso, nelle previsioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli atti emessi anche da altri enti impositivi, solo dopo che se ne sarà constatata l'effettiva utilità e dopo che tali enti, ad iniziare da Equitalia, si saranno dotati delle necessarie risorse.

Tutto ciò a fronte di una carenza di organico di oltre 1100 giudici tra Commissioni tributarie Provinciali (quali giudice di primo grado) e Regionali (quali giudice di appello), cui si dovrebbe - parzialmente - porre rimedio, con l'arrivo di circa 900 giudici provenienti da altre magistrature, che come è noto, non hanno certo un organico sovrabbondante.

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